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Considerata la rilevanza
dell’attività di investigatore privato, nel cui ambito vanno
annoverate altresì le figure dell’informatore commerciale e
dell’operatore di sicurezza ed al cui esercizio accedono le
persone munite di specifici requisiti espressamente previsti
dalla legge, previa apposita autorizzazione di polizia.
Considerata, inoltre, la delicatezza delle singole operazioni
effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le
quali spesso comportano l’ingerenza, con le informazioni
assunte, nella sfera privata del destinatario della medesima,
con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico.
Vista, peraltro, la nuova normativa assunta dal Legislatore
Italiano, il quale, in applicazione di una direttiva
comunitaria, ha regolamentato e tutelato la riservatezza (c.d.
privacy) delle persone fisiche e giuridiche, introducendo
notevoli limiti all’utilizzo dei dati personali. Ritenuta,
conseguentemente, la necessità di stabilire regole omogenee per
la categoria professionale degli investigatori privati ad
integrazione delle norme previste sia dal T.U.L.P.S. di cui al
R.D. n. 773/1931 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sia
dalla L. 675/1996. Viste le disposizioni previste dagli artt.
134 - 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del
Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica
Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38
e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie
del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite dalla
Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del
Garante - tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b,
2/1997 "Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del
29.12.1997.
La Federpol - Federazione Italiana degli Istituti
Privati per le Investigazioni, per le Informazioni Commerciali e
per la Sicurezza -, associazione professionale a carattere
nazionale rappresentativa degli interessi dei titolari di
autorizzazioni governative, ai sensi degli artt. 134 e ss. del
Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e 38 e 222 delle
Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice
di Procedura Penale adotta il seguente Codice deontologico.
L’attività professionale di Investigatore privato, nella sua più
ampia accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza delle
regole fondamentali di integrità morale, responsabilità
professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte
le leggi vigenti.
Capo 1
Principi generali
Titolo I
Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato,
nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare
scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità,
sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito
lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che
nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente,
l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma
anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità,
affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze
dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il
comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del
Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest'ultimo
su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle
conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta
dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni
stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che
l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi,
siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato
a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto,
sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti
degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo
deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti
necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività
investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui
gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di
giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza
nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla
Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri
doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando
sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della
libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere
tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite
nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere
all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L.
675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di
legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato
deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale
che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un
collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in
grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare
espressamente all’incarico.
Titolo II
Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale
dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della
normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è quello di
informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni
acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione,
nei casi in cui è esentato dall’informare quest'ultimo di essere
in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il
committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla
corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite
dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere
l’investigatore privato con la stampa, televisiva o
giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla
tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite
del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è
tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza,
l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto
attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie
fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di
dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità
professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità
commerciale è libera, l’investigatore privato può intraprendere
ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la
propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità
fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali non
rientranti nell’ambito del titolo di polizia rilasciato
all’investigatore privato, né forme di pubblicità cd.
ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili
prestazioni che non possono essere espletate legittimamente
dall’intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà
perseguito in sede civile e penale ed attraverso l’azione
disciplinare così come prevista dal presente codice negli
articoli che seguono;
Titolo III
Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare
dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la
direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si
avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali
direttive ed indicazioni operative al fine del corretto
svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno,
per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative
senza l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può
usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di
incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al
Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in
ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega
collaboratore.
Art. 11 L’investigatore, prima di
accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente
se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi
precedentemente assunti; in particolare deve verificare la
sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari
Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi
conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di
libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere
una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando
aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi
natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi
condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno
alterare il risultato della prestazione al fine di favorire
l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è
tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che
tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge
n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso
risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti
l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi
vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di
indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non
può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza
sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di
essere violata o quando la conoscenza da parte
dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente
avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono
ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione
in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno
dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14.
Art. 16 L’investigatore privato non
può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il
tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per
sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua
posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza
e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle
informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV
Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è
tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione
professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle,
debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede
dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine
di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto
dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in
tutte le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve
concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al
risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi
con il Cliente che obbligano quest'ultimo a riconoscere
all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma di
denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione
dell’attività investigativa.
Art. 20 Quando l’investigatore privato
richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle
tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una
ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base
al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei
probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico
investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente ammesso
dividere i compensi derivanti dall’incarico investigativo con
persone che non siano anch'esse persone appartenenti alla
categoria professionale.
Art. 22 L’art. 21 non si applica per
quanto riguarda le somme o corrispettivi di qualsiasi natura
versati da un investigatore privato agli eredi di un collega
deceduto o a un collega che si sia ritirato nel caso di suo
subingresso, quale successore nelle pratiche già seguite da tale
collega.
Titolo V
Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma
sicuramente auspicabile che, a garanzia dell’attività
esercitata, l’investigatore privato, oltre la cauzione versata
alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo
di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria
responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto
conto della natura e della portata dei rischi che si assume nel
corso della sua attività.
Titolo VI
Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente
competente
Art. 24 L’investigatore privato deve
esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente
l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare
annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura
competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi
vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore privato,
titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D.
n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l’attività, per
la quale risponde nei confronti dei terzi e delle
Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun
modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 26 L’investigatore privato deve,
in particolare, annotare sul registro delle operazioni
giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 135
T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente
vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la
data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o
le operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle
medesime, l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione. C) gli
estremi del documento di identità o di altro documento avente
valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere
dell’investigatore prestare la sua opera a favore dell’Autorità
di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a
tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del
controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 28 L’investigatore privato deve,
prima di assumere personale addetto alla collaborazione
nell’esercizio dell’attività professionale, provvedere a
comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli
nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è
istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto
esercizio dell’attività dell’investigatore privato, il quale è
tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di
richieste ed ispezioni di controllo.
Titolo VII
Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige
un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati
nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli
interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di
giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività
investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato
riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno
ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata
dalla Prefettura di competenza.
Art. 32 Data la natura estremamente
delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato,
tutte le comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi
confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato non
rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della
corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni
sono fatte per iscritto devono portare, comunque, la dicitura
"confidenziale".
Art. 33 Nel caso in cui il
destinatario non sia in grado di dare alla corrispondenza il
carattere "confidenziale" sarà tenuto a rinviarla al mittente
senza rivelarne il contenuto.
Art. 34
L’investigatore privato non può
richiedere un compenso o quant'altro ad un suo collega né ad un
terzo né accettare un onorario per avere indirizzato o
raccomandato un cliente.
Art. 35 L’investigatore privato non
può, altresì, versare ad alcuno un compenso o quant'altro quale
contropartita per la presentazione di un cliente.
Art. 36 L’investigatore privato non
può assumere un incarico investigativo od informativo se è a
conoscenza del fatto che il potenziale cliente è già assistito
professionalmente da un collega, a meno che il committente
(cliente) non lo sollevi espressamente da tale obbligo nel
mandato ovvero che il collega comunichi di aver rinunciato al
servizio.
Art. 37 L’investigatore privato nel
caso in cui sostituisce un collega in un servizio investigativo
od informativo, deve previamente dare comunicazione a quest'ultimo
ed essersi assicurato che sono state prese tutte le disposizioni
necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi dovuti
al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia,
l’investigatore privato responsabile per il pagamento del
compenso al suo predecessore.
Art. 38 Se debbono essere effettuati
dei servizi urgenti nell’interesse del Cliente, prima che
possano essere espletate le formalità previste dall’art. 37,
l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a
condizione però d'informare immediatamente il collega che egli
ha sostituito.
Art. 39 L’investigatore privato
incaricato di affiancarsi ad un collega in un determinato
servizio deve informare quest'ultimo.
Le
norme di cui al presente codice deontologico sono, avvenuta
l’approvazione da parte degli organi direttivi centrali,
immediatamente operative nei confronti dei singoli associati
alla Federpol, i quali sono tenuti al loro rigoroso rispetto. In
caso di inosservanza delle disposizioni sopra elencate, gli
associati saranno sottoposti al procedimento disciplinare di
seguito indicato.
Procedimento
disciplinare
Art. 40 I provvedimenti disciplinari
che possono essere adottati nei confronti degli associati, in
caso di violazione delle norme comportamentali descritte nel
presente codice sono: A) Richiamo scritto: che consiste in un
richiamo in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che
ciò non abbia più a ripetersi. B) Censura: consistente in una
formale dichiarazione della violazione e del conseguente
biasimo. C) Sospensione: ovvero l’inibizione, per un tempo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di
associato con la relativa impossibilità di partecipare alle
attività sociali. D) Espulsione: consistente nella perdita
definitiva della qualità di associato e nella conseguente
cancellazione dal libro dei soci.
Art. 41 E' possibile altresì comminare
la sospensione cautelare, la quale costituisce un particolare
strumento col quale l’associato temporaneamente viene sospeso
dalla sua qualità, nel caso in cui lo stesso viene a trovarsi
nelle seguenti condizioni: 1) ricoverato presso l’ospedale
psichiatrico o in casa di custodia o cura. 2) sottoposto
all’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva di cui
all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione provvisoria di una pena
accessoria o di una misura di sicurezza.
Art. 42 Può essere altresì comminata
la sospensione cautelare nel caso in cui l’investigatore privato
associato sia sottoposto a sorveglianza speciale, ovvero sia
destinatario di un mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Il richiamo scritto può essere
inflitto quando l’investigatore privato associato, nel violare
una delle disposizioni del presente codice, dimostra
superficialità e negligenza tale, comunque, da non arrecare
danni a terzi (Cliente, collega o quant’altro).
Art. 44 La censura può essere
determinata nel caso di più violazioni che rientrano nel
richiamo scritto avvenute nel corso di due anni, se di diversa
specie, di un anno nel caso di violazione della medesima specie.
Art. 45 La sospensione riguarda,
invece, comportamenti violativi delle norme del presente codice
frutto di attività dolosamente diretta ad arrecare ad altri un
ingiusto danno e/o arrecare a sé o ad altri un indebito profitto
o utilità.
Art. 46 L’espulsione può avvenire nei
casi in cui l’associato, oltre ad aver compiuto più atti
volutamente ed intenzionalmente violativi delle disposizioni
sopra riportate, adotti comportamenti in aperto contrasto con i
doveri di associato o che comunque arrechino danno e pregiudizio
all’immagine della Federpol; può essere, altresì, espulso
l’associato nel caso in cui, a seguito di comportamenti abusivi,
gli venga revocata la licenza di polizia dalla Prefettura
territorialmente competente.
La procedura
amministrativa
Art. 47 Organo competente a decidere
l’applicazione delle sanzioni disciplinari del Richiamo scritto
e della Censura è il Consiglio della Regione presso la quale
risulta svolgere l’attività l’investigatore privato sottoposto a
procedimento disciplinare; in sede di appello è competente a
decidere il Collegio dei Provibiri insediato presso la sede
della Federazione Nazionale a Roma.
Art. 48 Organo competente a decidere
l’applicazione delle sanzioni disciplinari della Sospensione
(anche cautelare) e della Espulsione è il Collegio dei Provibiri
insediato presso la sede della Federazione Nazionale a Roma; in
sede di appello, per i soli casi di sospensione, potrà essere
adito il Consiglio Nazionale.
Art. 49
Le decisioni prese e non
appellate o confermate in sede di appello sono definitive.
Art. 50 Il procedimento disciplinare
inizia o d'ufficio o su istanza della parte interessata; non
appena perviene all’organo competente (Consiglio Regionale o
Collegio Probiviri), questi svolge una sommaria istruttoria sui
fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la
propria competenza a giudicare, informando contestualmente,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’investigatore
interessato. Nel caso di conflitto di competenza, tra i Consigli
Regionali o con il Collegio dei Probiviri, la decisione spetta
al Consiglio Nazionale, cui vengono trasmessi gli atti dagli
organi in contrasto, i quali danno avviso alla parte
interessata, la quale nei 10 giorni successivi può far pervenire
le sue osservazioni ai fini della decisione sul conflitto.
Art. 51 L’organo adito può: 1.-
archiviare la procedura, qualora risulti infondata o irrilevante
la notizia. La rinuncia del denunciante non fa venir meno il
procedimento disciplinare; 2.- effettuare l’istruttoria,
acquisendo, laddove prodotte, sia le argomentazioni addotte a
giustificazione dall’interessato, sia le informazioni anche
presso terzi sull’episodio in contestazione, sentendo lo stesso
associato, nel caso in cui ne faccia espressa richiesta.
Art. 52 Al termine della fase
istruttoria, l’organo adito provvederà in Camera di Consiglio ad
emettere la decisione di: archiviazione oppure di applicazione
della sanzione disciplinare, disponendo, altresì, il grado della
relativa sanzione.
Art. 53 Avverso la sanzione
disciplinare irrogata, nei casi in cui è ammesso, l’interessato
può proporre appello all’organo superiore competente, come
previsto dagli artt. 47 e 48 del presente codice, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della sanzione
irrogata.
Art. 54 Il procedimento previsto per
la decisione in appello è identico a quello disposto per il
procedimento di primo grado.
Art. 55 La Federpol, per il tramite dei suoi organi
regionali e nazionali, provvederà a comunicare alle Prefetture
di competenza, le sanzioni disciplinari definitivamente irrogate
ai propri associati, per gli eventuali provvedimenti che le
stesse vorranno autonomamente assumere nei loro confronti.
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